Imu 2014, scadenza versamento saldo 16 dicembre
03/12/2014
AVVISO UFFICIO TRIBUTI
Il 16 dicembre 2014 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2014[1]. Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’intero anno calcolata applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal comune, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. Regole particolari sono previste per gli enti non commerciali. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.
Aliquote e detrazioni d’imposta
Tipologia |
Aliquota/detrazione |
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) |
4,00 |
Aree edificabili |
7,60 |
Terreni agricoli |
7,60 |
Tutti gli altri immobili |
7,60 |
Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze |
200 |
Chi deve pagare
Devono pagare l’IMU:
- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune. Si considera titolare del diritto reale di abitazione anche il coniuge separato assegnatario della casa coniugale[2].
- i locatari finanziari in caso di leasing, dalla data di stipula del contratto;
- i concessionari di aree demaniali.
- SI COMUNICA CHE PER L’ANNO IN CORSO AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 28/11/2014, IN CORSO DI PUBBLICAZIONE, IL TRIBUTO E’ DOVUTO ANCHE SUI TERRENI AGRICOLI IN QUANTO QUESTO COMUNE (ALTITUDINE 356 m) NON E’ PIU’ CONSIDERATO MONTANO. L’IMPOSTA SU DETTI TERRENI RIFERITA ALL’INTERO ANNO 2014 DOVRA’ ESSERE VERSATA IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16/12/2014. SONO TUTTAVIA ESENTI DA IMU I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI E DA COLTIVATORI DIRETTI DI CUI ALL’ART. 1 DEL Dlgs. 29/3/2004 n°99 ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA E QUELLI CONCESSI IN COMODATO O AFFITTO ALLE CATEGORIE ANZIDETTE.
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7. Per le unità immobiliari equiparate per legge o da regolamento comunale all’abitazione principale si consulti il sito internet comunale;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. “beni merce”), a condizione che non siano affittati;
- gli altri immobili previsti dall’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992.
QUALI IMMOBILI NON PAGANO L’IMU
Non sono assoggettati al pagamento dell’IMU:
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7. Per le unità immobiliari equiparate per legge o da regolamento comunale all’abitazione principale si consulti il sito internet comunale;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice (c.d. “beni merce”), a condizione che non siano affittati;
gli altri immobili previsti dall’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992.
COME PAGARE
Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune:
- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU.
distinguendo attraverso appositi codici tributo la quota di spettanza dello Stato e quella del Comune.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Tributi del Comune.
Il Funzionario Responsabile IMU
Marina D’Ortenzio
[1] Si vedano:
- l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
[2] Si veda l’articolo 4, comma 12-quinquies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44