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Prevenzione incendi - Abbandono dei rifiuti

Ambiente e rifiuti

14/08/2024

Prevenzione incendi

La Regione Abruzzo, con deliberazione di Giunta Regionale n. 319 del 26 giugno 2017, ha dichiarato, lo stato di "grave pericolosità di
incendi boschivi”,per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo.
Considerato che è di fondamentale importanza ribadire quanto già previsto dall'art. 56 comma 4 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 , il quale prevede: "Durante il "Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi" nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:
è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace,
nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
è vietato parcheggiare sui prati o nei boschi autovetture munite di marmitta catalitica;
nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno è in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco;
nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese";

Abbandono dei rifiuti

L’articolo 192 del T.U. Ambiente intitolato (divieto di abbandono), recita testualmente:
<< L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.. E’ altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee>>.
L’ abbandono di rifiuti, dunque, oltre a rappresentare un problema di decoro e ambientale, costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana.

Ordinanza n. 14/2021